Unione Prealpi Biellesi - Masserano - Provincia di Biella - Piemonte
Vai al contenuto della pagina.
|
Home
|
Accessibilita'
|
Contatti
|
Posta Elettronica Certificata
|
Ricerca
|
Mappa del sito
|
Credits
|
Unione Prealpi Biellesi
- Masserano - Provincia di Biella - Piemonte
giovedì 2 maggio 2024
Percorso di navigazione
Ti Trovi in:
Home
» Aree Tematiche
» Amministrazione trasparente
» Organizzazione
» Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
Comunicazioni e servizi on line
Albo Pretorio On Line
Atti Amministrativi
Bandi di gara
Concorsi
Elenco siti tematici
Regolamenti
Statuto
Come fare per
Newsletter
Sottoscriviti al nostro servizio di NewsLetter
Aree tematiche
Amministrazione
Struttura organizzativa
L'Unione in breve
Servizi e strutture
Guida turistica
Procedimenti e modulistica
Amministrazione trasparente
Ufficio relazioni con il pubblico
PRIVACY
Numeri utili
Rubrica
Link utili
Stampa
SANZIONI PER MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI
Sezione relativa alle sanzioni per mancata comunicazione dei dati, come indicato all'art. 47 del d.lgs. 33/2013.
Sanzioni per casi specifici
1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento e' pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, da' luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Condividi:
Indietro
Riferimenti del comune e Menu rapido
Unione Prealpi Biellesi, Via Roma, 190
13866 Masserano (BI) - Telefono: 015 96927 Fax: 015 96927,
segreteria@unioneprealpibiellesi.it
-
ragioneria@unioneprealpibiellesi.it
FATTURAZIONE ELETTRONICA: (attiva dal 31/03/2015)
Codice iPA: upbi - Codice Univoco Ufficio: UFTRG8
IBAN: IT68A03268491300B2860028620
C.F. 02569150028 - P.Iva: 02569150028
E-mail certificata:
unioneprealpibiellesi@legalmail.it
|
Privacy
|
Note legali
|
Dati monitoraggio
|
Come fare per
|
Contatti
Accessibilità
|